DIAGNOSI ENERGETICA
Solo se conosci il tuo consumo puoi prendere decisioni per ridurlo!
La diagnosi energetica è lo strumento più qualificato per analizzare il quadro della gestione energetica di un’attività (industriale, servizi, primario e terziario); in estrema sintesi essa mette in evidenza il livello di efficienza della gestione, partendo dall’analisi dei flussi energetici significativi per individuare le fasi del processo, le macchine/generatori più energivori, i possibili recuperi e le opportunità di applicare tecnologie energy-saving più attuali e/o emergenti.
La diagnosi energetica (o Audit Energetico) consiste in una procedura sistematica volta a fornitre una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, atta ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
Il D.lgs. 102 prevede in modo esplicito la produzione di Audit energetici certificati esclusivamente da figure professionali riconosciute (EGE) a partire dal luglio 2016!
FASE 1
Analisi delle fatture dell’energia (elettrica/gas/ altri combustibili)
FASE 2
Analisi della realtà aziendale (processo, macchine, etc.)
FASE 3
Associazione consumo per singola macchina anche con la conferma di misure strumentali
FASE 4
Valutazione costo/benefici eventuali interventi migliorativi
OBBLIGHI
D.Lgs 04 luglio 2014 n°102
Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, entrato in vigore il 19 luglio 2014, ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia di effettuare un audit energetico entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
CHI
- Grandi Imprese: che occupano più di 250 dipendenti e che hanno un fatturato annuo che supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro
- Imprese energivore: che hanno utilizzato per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4 GWh di energia elettrica – pari a costi maggiori o uguali a € 300.000 – oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dalla precedente e che presentano un’incidenza del costo energetico complessivo per lo svolgimento della propria attività, rispetto il valore del fatturato, pari o superiore al 3%.
Non sono soggetti all’obbligo di audit energetico le aziende che, pur rientrando nei parametri sopra indicati, hanno adottato dei sistemi di gestione conformi all’ISO 50001, EN ISO 14001 o EMAS e che includano un audit energetico conforme all’allegato 2 del D.Lgs. 102/2014.
COME
La diagnosi energetica deve essere redatta con lo scopo di identificare il potenziale risparmio conseguibile in seguito a interventi di efficientamento e metterlo in ordine di rientro, come indicato nell’allegato 2 del D.Lgs. 102/2014.
QUANDO
Entro il 05 dicembre 2015, rinnovata successivamente ogni 4 anni.
PERCHÉ
In caso di inadempimento, il D.Lgs. 102/2014 prevede una sanzione amministrativa compresa tra 4.000,00 e 40.000,00 € nel caso di mancata effettuazione della diagnosi; invece è prevista una sanzione amministrativa tra 2.000,00 e 20.000,00 in caso di esecuzione non rispettosa delle prescrizioni previste per legge.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI RISPARMI
(rif. documento MISE: Chiarimenti in materia di diagnosi energetiche – agg. nov. 2016)
Le imprese tenute a effettuare la comunicazione entro il 31 marzo dell’anno n, sono quelle che, nell’anno n-1 hanno conseguito risparmi derivanti da interventi di efficienza energetica realizzati presso ciascuno dei propri siti produttivi, in epoca non antecedente all’anno 2014, per i quali non siano stati richiesti certificati bianchi e comunque solo laddove detti risparmi siano superiori all’1% dei consumi di ciascun vettore energetico misurato rispetto all’anno anno n-2.
Si precisa che i risparmi da considerare ai fini della presente comunicazione, sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento inteso in senso stretto, ovvero realizzati sul ciclo produttivo, ma anche al risparmio energetico derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.
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